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Sardegna: la Zona Franca in azione dal 24 giugno 2013?

Grazie ad una segnalazione di un appassionato del blog del Conte Rovescio, ho iniziato a seguire una vicenda che per la Sardegna, è un obiettivo che sarebbe un ottimo risultato qualora sia approvato totalmente: parliamo quindi dela zona franca e di cosa sia.

Una delibera regionale, firmata dal presidente Ugo Cappellacci, ha trasformato la Sardegna in una “ZONA FRANCA”. Che cosa significa?

 

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 L’iniziativa è stata presa dal presidente della Regione, Ugo Cappellacci, lo scorso 7 febbraio che con una delibera ha richiesto “la modifica del regolarmente prevedendo che tra i territori extradoganali dell’Italia sia indicato anche il territorio della Sardegna, isole minori comprese”. Cinque giorni più tardi, il 12 febbraio, ecco la richiesta ufficiale inviata alla Commissione Europea per l’inserimento della Sardegna nell’elenco delle zone franche italiane unitamente a Livigno e Campione. Non a caso nel testo si fa subito riferimento al Trattato di Lisbona che sancisce “l’impegno solenne dell’Unione Europea alla riduzione dei divari tra le regioni ed al rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale”. L’istituzione della zona franca consente, secondo la Regione, di “compensare lo svantaggio relativo alla natura insulare e ultraperiferica della Sardegna, di limitare il fenomeno dello spopolamento dell’isola e di mantenere la pace sociale”.

Gli effetti della zona franca si faranno sentire su tutto il territorio sardo. A partire da Portoscuso, il primo comune che già da mesi ha ottenuto questo riconoscimento ufficiale. Cappellacci sottolinea che “oltre 240 consigli comunali dell’isola” si sono espressi a favore di questa misura, di fatto chiedendo il provvedimento. Ma che cosa succederà concretamente a partire dal 24 giugno 2013 con l’ufficializzazione della zona franca? Sul territorio non esisterà più il ricarico sui prodotti dell’Iva e il costo della benzina calerà drasticamente. La speranza di Cappellacci, e dei singoli comuni, è di ridare impulso all’economia regionale. Già in molti si sbilanciano, prevedendo un’ondata di nuovi investimenti esterni in Sardegna.

La deliberazione del 12 febbraio recita: “Entro il termine perentorio del 24 giugno 2013, si comunica che la Regione Autonoma della Sardegna con delibera del 7 febbraio 2013 ha stabilito l’attivazione di un regime doganale di zona franca esteso a tutto il territorio regionale. Si chiede pertanto la modifica del regolamento prevedendo che tra i territori extra-doganali dell’Italia sia indicato anche il territorio della Sardegna isole minori comprese”. In Italia gli altri territori sottoposti a questo particolare trattamento sono Livigno, Campione d'Italia, la Regione Val d'Aosta, Messina, Livorno e i porti franchi di Trieste, Venezia ed Ancona.

Ma c’è chi si lamenta del “silenzio tombale” calato sulla vicenda. È il caso di Antonio Tiragallo, militante del movimento pro zona franca: “Non sappiamo se la causa di questo silenzio sia conseguenza dello storico disinteresse evidenziato dai partiti a proposito della zona franca, particolarmente scomodo in questo momento, o una copertura per permettere affari durante la transizione”. Nel frattempo, sostiene Tiragallo, “nessuno informa la popolazione sull’avvenuto cambiamento di status doganale e fiscale con l’immaginabile confusione che ne deriva”. E conclude: “Il nostro obiettivo è quello di far deliberare tutti i territori per far sì che si attivino come zona franca”. Rimedio anticrisi o paradiso fiscale? Se il progetto si concretizzerà avremo la risposta.

Dal 24 giugno andare a vivere in Sardegna potrebbe essere molto conveniente.Si dovrà aspettare tale data per avere la conferma delle promesse e la parola data ai sardi; per adesso, ci sono i documenti che lo testimoniano.Che sia un inizio per uscire da una crisi che sembra destinata a non finire mai?

 In questo link, trovate l' elenco dei comuni sardi che hanno deliberato per la ZONA FRANCA.

In data odierna del 1 marzo 2013, giunge notizia che  Il presidente cappellacci, in data odierna, si e‘ rifiutato di firmare il documento di seguito riportato, con il quale si richiede, in ossequio alla delibera sulla istituzione della Zona Franca Integrale, l‘abbattimento dei prezzi sia dei carburanti che dell‘iva.

Oggetto: tassazione dei prodotti energetici in zone franche ai sensi della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27.10.2003 art. 18 allegato II.
Premesso che
Con le delibere n.ro 8/2 del 07.02.2013 e n.ro 9/7 del 12.02.2013, il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna riceveva espresso mandato dalla Giunta Regionale di rendere immediatamente operative sul territorio dell’intera Regione della Sardegna le prerogative già individuate nel regolamento Cee n.2913/1992 e nel relativo regolamento di attuazione n.ro 2454/1993, entrambi richiamati nel dlgs n.75/1998, considerando il territorio dell’Isola di Sardegna e delle sue isole minori circostanti quale territorio extradoganale dell’Italia;
- vista la Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 4 marzo 1969, pubblicata nella GUCE n.L 58/11 del 08.03.1969, relativa all’armonizzazione delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative, riguardanti il regime delle zone franche, la quale prevede all’art. 1 comma 2: “si intende per zona franca, qualunque sia l’espressione utilizzata negli stati membri,ogni territorio istituito dalle autorità competenti degli stati membri, qui di seguito denominate “autorità competenti”, al fine di far considerare le merci che si trovano nell’ambito di questi come non trovantisi nel territorio doganale della Comunità agli effetti dell’applicazione dei dazi doganali, dei prelievi agricoli, delle restrizioni quantitative e di qualsiasi tassa o misura di effetto equivalente”;
- valutato che la suddetta definizione giuridica veniva recepita nel d.p.r. n.18 del 18.02.1971 all’art. 2, rubricato “territori doganali e territori extradoganali”, dove il legislatore nazionale affermava, ai commi 4 e 5: “i territori dei comuni di Livigno e di Campione d‘Italia, nonché le acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio, non compresi nel territorio doganale, costituiscono i territori extra-doganali. Sono assimilati ai territori extra-doganali i depositi franchi ed i punti franchi di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto nonché le zone franche istituite con leggi speciali, nei limiti indicati nelle leggi medesime”;
- considerato che le suddette disposizioni, unitamente a quelle di cui al regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche ed aggiunte, nonché di cui al regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 2290, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158 e quelle di cui alla legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive modifiche ed aggiunte, nonché il d.p.r. 1133/1969 (armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative europee riguardanti le zone franche e i punti franchi) confluivano nel testo unico doganale approvato con d.p.r. n.43 del 23.01.1973;
- visto che il suddetto testo unico doganale prevede, all’art. 2, che siano assimilati ai territori extra-doganali i depositi franchi, i punti franchi e gli altri analoghi istituti ivi indicati, facendo salvi gli speciali regimi fiscali vigenti nel territorio della Valle d‘Aosta ed in quello della provincia di Gorizia, dichiarati "zona franca", rispettivamente con l‘art. 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e con l‘art. 1 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438;
- considerato che l’art. 14 della succitata legge costituzionale n.4 del 1948, recita testualmente “il territorio della Valle d‘Aosta è posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca. Le modalità d‘attuazione della zona franca saranno concordate con la Regione e stabilite con legge dello Stato”;
- considerato che le suddette modalità di attuazione venivano determinate con la legge n.ro 623 del 1949, che individuava, tra l’altro, anche i prodotti energetici e per l’elettricità esenti da dazi doganali ed accise;
- valutato che le suddette esenzioni per la Valle d’Aosta sono state confermate dall’art.18 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27.10.2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità nelle zone franche e autorizza le esenzioni previste nel relativo allegato II.
Ciò premesso, dovendosi ritenere applicabile per analogia anche alla Regione Sardegna la medesima disciplina giuridica del regime di zona franca, prevista per la succitata regione Valle d’Aosta e per tutti gli altri territori extradoganali, a pena di violare i principi generali dell’ordinamento giuridico che prevedono l’obbligo di parità di trattamento tra situazioni giuridiche analoghe, in attuazione dell’art. 3 della Costituzione e dell’art.12 delle disposizioni di attuazione al Codice civile vigente: Ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio, ovvero dove vi è una stessa ragione di legge, ivi deve aver vigore la medesima norma.
- visto che il d.lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, che ha modificato il d.p.r. n.633 del 1972, afferma il principio di territorialità, quale presupposto necessario per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto;
- visto il d.lgs n.267/2000, l’art. 117 della Costituzione, la legge 24 dicembre 2012 n.234 art. 59, nonché la giurisprudenza costituzionale vigente (cfr. sentenze n.ri 4/1964,20/1970, 150/1982, 40/1983, 313/2001) che confermano che non spetta allo Stato modificare, integrare o dare esecuzione alle norme di attuazione delle leggi istitutive delle Regioni a statuto speciale e che la competenza programmatoria dello Stato non può mai giungere a compromettere o limitare l’autonomia regionale;
- viste le delibere di oltre 280 consigli comunali della Sardegna che hanno dichiarato l’attivazione della zona franca sul proprio territorio e l’art. 1 della Costituzione Italiana che impone di tenere conto di tale volontà popolare.
Per quanto sopra esposto, appare inconfutabile che il Legislatore costituzionale abbia voluto estendere anche alla Regione Sardegna le medesime prerogative della zona franca della Valle d’Aosta e di tutte le altre zone franche extraterritoriali dell’Unione Europea.
Infine, valutato che il legislatore tributario utilizzi la figura retorica della sineddoche nella redazione delle norme tributarie e fiscali: ovvero, di volta, in volta, impieghi tecnicamente il termine extradoganale, o zona franca o punto franco, per indicare sempre con un unico termine lo stesso istituto, quale unica frase per indicare il tutto, deve ritenersi valevole la medesima disciplina doganale e fiscale per tutte le ipotesi analoghe previste negli statuti delle Regioni ad Autonomia Speciale sopraindicate
Tutto ciò premesso
le delibere della Giunta Regionale 8/2 e 9/7 succitate, devono essere considerate idonei provvedimenti amministrativi di rango costituzionale, in quanto direttamente attuativi delle disposizioni della legge cost. n.3 del 1948 art.12 comma 2, nonché del d.lgs n.75 del 1998 art.1, quale norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna concernente l’istituzione di zone franche, si invitano la SS.VV in indirizzo a voler disporre affinché la distribuzione dei prodotti energetici e dell’elettricità su tutto il territorio della Regione, come delimitato dall’art. 1 dello Statuto della Regione Autonoma della Sardegna, avvenga con le medesime modalità previste dalla direttiva 2003/96/Ce del Consiglio del 27 ottobre 2003 e con le esenzioni fissate nel relativo allegato II, richiamato dall’art. 18 della medesima direttiva. In ogni caso, considerando la Regione Sardegna, a tutti gli effetti, quale territorio extradoganale, al pari della Regione Valle d’Aosta, del territorio del Comune di Livigno e di tutte le altre aree il cui territorio è posto fuori dalla linea doganale dell’Unione Europea, equivalente a zona franca

 

 

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