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GAS E LUCE
Dal primo ottobre nuovo aumento della bolletta del gas e della luce. Secondo quanto stabilito dall’Autorita’ per l’energia, per le famiglie e i piccoli consumatori serviti in tutela, il gas aumentera’ del 1,1% e l’elettricita’ dell’1,4%. Lo rende noto l’Authority per l’Energia precisando che la maggiore spesa su base annua sara’ rispettivamente di 14 euro per il gas e di 7,6 euro per l’energia elettrica.
NEL DETTAGLIO – Dal primo ottobre, quindi, “lieve incremento dei prezzi di gas ed energia elettrica”. Secondo quanto stabilito dall’Autorita’ per l’energia, “per le famiglie e i piccoli consumatori serviti in tutela, il gas aumentera’ del 1,1% e l’energia elettrica dell’1,4%”. La maggiore spesa su base annua “sara’ rispettivamente di 14 euro per il gas e di 7,6 euro per l’energia elettrica”.A influire sulle variazioni “sono principalmente gli inaspettati rialzi delle quotazioni petrolifere che in meno di tre mesi sono saliti di oltre il 20%”, spiega l’organismo di controllo. Tuttavia, “per il gas, occorre sottolineare che l’applicazione del nuovo metodo di aggiornamento della ‘quota energia’ (Qe), approvato a giugno dall’Autorita’ (delibera 263/2012/R/gas), ha consentito di evitare, alla vigilia dei piu’ alti consumi autunnali, un aumento che sarebbe stato dell’1,7% (pari ad una maggiore spesa complessiva di 21 euro; l’esborso evitato, quindi, e’ pari a 7 euro su base annua)”.
Infatti, grazie al nuovo meccanismo, “il prezzo della materia prima gas (ovvero la Qe) e’ stato determinato con un mix di contratti di importazione di lungo periodo e una quota crescente di mercato spot, attualmente piu’ favorevole per i consumatori”. E’ prevista una nuova fase di riforma della Qe, gia’ annunciata nella Relazione Annuale e operativa dai primi mesi del 2013, “che portera’ ulteriori ribassi di prezzo alle forniture di gas alle famiglie”.(Adnkronos/Dire)
Ma cosa porterà ancora ottobre sulle tasche degli italiani?
VISURE CATASTALI A PAGAMENTO E AUMENTO DEI DIRITTI PER GLI ACCATASTAMENTI - DAL 1 OTTOBRE 2012
Art. 6
5-bis. Le Agenzie fiscali e gli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, per l'espletamento dei compiti istituzionali accedono, anche con modalita' telematiche, in esenzione da tributi e oneri, ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale e dell'anagrafe immobiliare integrata, gestite dall'Agenzia del territorio, nonche' delle banche dati del libro fondiario e del catasto gestite dagli enti pubblici territoriali.
5-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, diverse da quelle indicate al comma 5-bis, per l'assolvimento dei fini istituzionali accedono, con modalita' telematiche e su base convenzionale, in esenzione da tributi, ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio.
5-quater. L'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio
avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprieta' o di altri diritti reali di godimento.
5-quinquies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio sono stabiliti modalita' e tempi per estendere il servizio di consultazione di cui al comma 5-quater anche per via telematica in modo gratuito e in esenzione da tributi.
5-sexies. Fatto salvo quanto disposto dai commi da 5-bis a 5-quinquies, per la consultazione telematica della banca dati
ipotecaria gestita dall'Agenzia del territorio sono dovuti i tributi previsti dalla tabella allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, con una riduzione del 10 per cento.
5-septies. Al titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a il numero d'ordine 2.2. e' sostituito dal seguente:
2.2. per ogni unita' di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione:
2.2.1 per ogni unita' appartenente alle categorie a destinazione ordinaria (categorie dei gruppi A, B e C) e a quelle
censite senza rendita: euro 50,00;
2.2.2 per ogni unita' appartenente alle categorie a destinazione speciale (categorie dei gruppi D ed e): euro 100,00;
b dopo il numero d'ordine 3, e' aggiunto il seguente:
3-bis. Consultazione degli atti catastali:
3-bis.1. consultazione effettuata su documenti cartacei, per ogni richiedente e per ogni giorno o frazione: euro 5,00;
3-bis.2. consultazione della base informativa:
consultazione per unita' immobiliare: euro 1,00;
consultazione per soggetto, per ogni 10 unita' immobiliari, o frazione di 10: euro 1,00;
elenchi di immobili con estrazione di dati selezionati ed ogni altra consultazione, per ogni 10 unita' immobiliari, o frazioni di
10: euro 1,00.
5-octies. Fatto salvo quanto disposto ai commi da 5-bis a 5-quinquies, per la consultazione telematica della banca dati
catastale gestita dall'Agenzia del territorio sono dovuti i tributi previsti dal titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come da ultimo modificato dal presente articolo, con una riduzione del 10 per cento.
5-novies. I tributi per la consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale di cui ai commi da 5-sexies a 5-octies si applicano nella misura ivi prevista anche nel caso in cui i dati richiesti vengano rilasciati in formato elaborabile.
5-decies. Al numero d'ordine 6 della tabella allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero d'ordine 6.1 e' sostituito dal seguente:
6.1 per ogni soggetto: euro 0,15;
b) la nota del numero d'ordine 6.1 e' sostituita dalla seguente:
l'importo e' dovuto anticipatamente. Il servizio sara' fornito progressivamente anche in formato elaborabile. Fino all'attivazione del servizio di trasmissione telematica l'elenco dei soggetti continua a essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 0,15 per ogni soggetto.
Ed ancora: IVA AL 23%
Il Governo tecnico dei banchieri, capitanato dal Sig. Monti, ha ora ufficializzato, attraverso il Sig. Grilli, che l’IVA al 23% sarà in vigore dal 1° ottobre 2012. Dopo l’innalzamento dell’IVA al 21% eccoci dunque all’ennesimo inasprimento dell’imposta indiretta per eccellenza. Ribadisco nuovamente la mia contrarietà a queste scelte, sempre per gli stessi motivi.
Ancora non ho trovato informazioni relativamente all’incremento dell’aliquota del 10% (previsto l’aumento ad un’aliquota IVA all’11%).
Sicuramente è una mossa che fa muovere l’economia e fa fare cassa, ma gli unici a guadagnarci sembrerebbero essere solo lo stato e gli informatici, chiamati a modificare nuovamente i programmi di fatturazione, mentre i soliti che la pagano restano i cittadini.
Ricordiamoci, inoltre, che per chi evade il versamento dell’IVA, evadere il 23% è decisamente più conveniente che evadere il 20%… ti restano in tasca più soldi (quel 3% in più).
e... BIGLIETTI E ABBONAMENTI FERROVIARI
Scatteranno il primo novembre, non il primo ottobre come annunciato in precedenza, gli aumenti tariffari previsti per i biglietti e gli abbonamenti per le tratte ferroviarie toscane e per le linee regionali su gomma (tratte bus che collegano capoluoghi e prevedono tratti autostradali, in particolare Firenze-Siena-Grosseto e Firenze-Prato-Pistoia-Lucca-Viareggio). Gli aumenti, necessari per mantenere l’attuale offerta dei servizi nonostante i pesanti tagli alle risorse per il servizio pubblico locale operate dal Governo Berlusconi prima e dal Governo Monti successivamente, prevederanno agevolazioni in base al reddito familiare, in modo da tutelare le fasce sociali più deboli.
Il rinvio di un mese è stato deciso per dare più tempo alle biglietterie per organizzarsi, così come richiesto dagli operatori negli incontri avvenuti tra Regione Toscana, Trenitalia, TFT e le altre aziende di trasporto coinvolte. Sia sulle linee ferroviarie regionali che sulle linee autobus di competenza regionale il biglietto di corsa semplice aumenterà del 10%, mentre per gli abbonamenti l’aumento sarà del 20%, ma solo per chi ha un reddito familiare certificato Isee o Irpef superiore ai 36.000 euro. Sono ancora in via di perfezionamento le modalità per la comunicazione del reddito alle biglietterie, saranno rese note nel corso del mese di ottobre.